Art. 18.

      1. L'articolo 26 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

      «Art. 26. - (Tutela delle colture agricole. Risarcimento dei danni). - 1. L'attività venatoria non è consentita nei terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni e dalle province autonome di

 

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Trento e di Bolzano con propri provvedimenti.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, regolamentandone il funzionamento, un fondo per il contributo al risarcimento dei danni causati alle produzioni agricola e di allevamento dalla fauna selvatica ammessa al prelievo venatorio alimentato dalle tasse di concessione regionale versate annualmente per il rilascio o il rinnovo dell'abilitazione venatoria.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la realizzazione di interventi di ripristino e di miglioramento ambientale attraverso l'erogazione di contributi di carattere economico, stabilendo le tipologie ammesse alla contribuzione e le modalità per l'erogazione. Gli interventi di cui al presente comma, realizzati prioritariamente tramite aziende agricole, sono destinati al territorio gestito dalle UTG e a quello ricadente negli istituti di protezione oggetto dei piani faunistici».